Art. 134

In vigore dal 22 lug 2013
Ai fini del presente accordo, per «Parti» s’intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la Repubblica di Serbia, dall’altro.
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Art. 134 Decisione (UE) 2013/490 — Testo vigente | Portale Normativo