Art. 131

In vigore dal 22 lug 2013
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all’applicazione del presente accordo, esso non recherà pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolino uno o più Stati membri, da un lato, e la Serbia, dall’altro.
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Art. 131 Decisione (UE) 2013/490 — Testo vigente | Portale Normativo