Art. 6

In vigore dal 17 lug 2013
1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Spagna trasmette le seguenti informazioni: a) l’elenco dei beneficiari che hanno ricevuto aiuti nel quadro del regime di cui all’ e l’importo complessivo degli aiuti ricevuti da ciascuno di loro a norma del regime; b) l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso ciascun beneficiario; c) una descrizione dettagliata delle misure già adottate e di quelle previste per conformarsi alla presente decisione; d) i documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto. 2.   La Spagna informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto concesso nel quadro del regime di cui all’. Trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.
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