Art. 2

In vigore dal 17 lug 2013
Le misure di aiuti di Stato di cui all’ sono incompatibili con il mercato interno, tranne i casi in cui l’aiuto corrisponda a una remunerazione conforme al mercato per l’intermediazione degli investitori finanziari e sia trasferito a compagnie di trasporto marittimo ammissibili ai sensi degli orientamenti per i trasporti marittimi nel rispetto delle condizioni imposte dagli orientamenti stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2014:200:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo