Art. 8

Status del personale dell’EUPOL COPPS

In vigore dal 3 lug 2013
Status del personale dell’EUPOL COPPS 1.   Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 2.   Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE che hanno distaccato un membro del personale sono competenti per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione in questione o il SEAE sono responsabili di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.
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Status del personale dell’EUPOL COPPS (Art. 8 Decisione (UE) 2013/354) — Testo vigente | Portale Normativo