Art. 8
Status del personale dell’EUPOL COPPS
In vigore dal 3 lug 2013
Status del personale dell’EUPOL COPPS
1. Ove richiesto, lo status del personale dell’EUPOL COPPS, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della stessa EUPOL COPPS, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE che hanno distaccato un membro del personale sono competenti per eventuali richieste di indennizzo, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano, connesse al distacco. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione in questione o il SEAE sono responsabili di eventuali azioni nei confronti della persona distaccata.
Storico versioni
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