Art. 8

In vigore dal 31 mag 2013
1.   Sono vietati la vendita, la fornitura o il trasferimento da parte di cittadini degli Stati membri, o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili sotto la giurisdizione degli stessi, di attrezzature e tecnologie chiave per i seguenti settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria, siano esse originarie o meno di detto territorio: a) raffinazione; b) gas naturale liquefatto; c) esplorazione; d) produzione. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti coperti dal presente paragrafo. 2.   È vietato fornire le seguenti prestazioni ad imprese in Siria operanti nei settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria di cui al paragrafo 1, ovvero ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria: a) la prestazione di assistenza tecnica o di formazione e di altri servizi correlati alle attrezzature e tecnologie chiave di cui al paragrafo 1; b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature e tecnologie chiave descritte al paragrafo 1 o per la prestazione di assistenza tecnica o di formazione correlate.
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Art. 8 Decisione (UE) 2013/255 — Testo vigente | Portale Normativo