Art. 10
In vigore dal 31 mag 2013
Al fine di aiutare la popolazione civile siriana e soprattutto di affrontare le questioni umanitarie, ripristinare la normalità, sostenere i servizi di base, la ricostruzione, e il ripristino della normale attività economica o altri scopi civili in deroga all', paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento di attrezzature e tecnologie chiave per i settori chiave dell'industria del petrolio e del gas naturale in Siria, di cui all', paragrafo 1 o ad imprese siriane o di proprietà siriana operanti in tali settori al di fuori della Siria e la prestazione di assistenza tecnica o di formazione o di altri servizi correlati, nonché l’assicurazione e la riassicurazione, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la coalizione nazionale delle forze siriane della rivoluzione e dell'opposizione sia stata precedentemente consultata dallo Stato membro interessato;
b)
le attività in questione non vadano direttamente o indirettamente a favore di una delle persone o delle entità di cui all’, paragrafo 1; e
c)
le attività in questione non violino nessuno dei divieti disposti dalla presente decisione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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