Art. 7
Norme di contabilizzazione per i prodotti legnosi
In vigore dal 21 mag 2013
Norme di contabilizzazione per i prodotti legnosi
1. Ogni Stato membro registra nella propria contabilizzazione a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni e gli assorbimenti provenienti da modifiche del comparto dei prodotti legnosi, comprese le emissioni di prodotti legnosi rimossi dalle proprie foreste prima del 1o gennaio 2013. Sono escluse le emissioni di prodotti legnosi già contabilizzati nell'ambito del protocollo di Kyoto nel periodo dal 2008 al 2012 sulla base dell'ossidazione istantanea.
2. Nella contabilizzazione a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, relativa ai prodotti legnosi, gli Stati membri includono le emissioni e gli assorbimenti risultanti da modifiche del comparto di prodotti legnosi che rientrano nelle seguenti categorie utilizzando la funzione di decadimento di primo grado e i valori di emivita di default indicati nell'allegato III:
a)
carta;
b)
pannelli di legno;
c)
legno segato.
Gli Stati membri possono integrare tali categorie con informazioni sulla corteccia, a condizione che i dati disponibili siano trasparenti e verificabili. Gli Stati membri possono inoltre utilizzare sottocategorie specifiche per paese per qualsiasi di tali categorie. Gli Stati membri possono utilizzare metodologie e valori di emivita propri di ciascun paese al posto delle metodologie e dei valori di emivita di default indicati nell'allegato III, a condizione che tali metodi e valori siano determinati sulla base di dati trasparenti e verificabili e che i metodi utilizzati siano almeno dettagliati e accurati quanto quelli indicati nell'allegato III.
Per i prodotti legnosi esportati i dati propri di ciascun paese fanno riferimento ai valori di emivita propri di ciascun paese e all'utilizzo di prodotti legnosi nel paese d'importazione.
Gli Stati membri non utilizzano per i prodotti legnosi commercializzati nell'Unione valori di emivita propri di ciascun paese che si discostano da quelli utilizzati dagli Stati membri importatori per la propria contabilità a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3.
I prodotti legnosi derivanti dal disboscamento sono contabilizzati sulla base dell'ossidazione istantanea.
3. Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3, le emissioni di biossido di carbonio (CO2) provenienti dai prodotti legnosi nei siti di smaltimento dei rifiuti solidi, la contabilizzazione avviene sulla base dell'ossidazione istantanea.
4. Quando gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione le emissioni provenienti dai prodotti legnosi e destinati ai fini energetici, essi applicano anche a tal fine l'ossidazione istantanea.
A titolo meramente informativo, gli Stati membri possono trasmettere dati relativi alla percentuale del legno utilizzato a fini energetici importato dall'esterno dell'Unione e indicare i paesi di origine di tale legno.
5. I prodotti legnosi importati, qualunque sia la loro origine, non sono contabilizzati dallo Stato membro importatore. Gli Stati membri includono pertanto nella loro contabilizzazione le emissioni e gli assorbimenti provenienti da prodotti legnosi solo quando tali emissioni e assorbimenti derivano da prodotti legnosi rimossi da terreni inclusi nella loro contabilizzazione a norma dell', paragrafi 1, 2 e 3.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all' per rivedere le informazioni indicate all'allegato III al fine di riflettere le modifiche di atti adottate dagli organi dell'UNFCCC o del protocollo di Kyoto o di accordi che ne derivano o succedono loro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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