Art. 3

Obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione LULUCF

In vigore dal 21 mag 2013
Obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione LULUCF 1.   Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie: a) imboschimento; b) rimboschimento; c) disboscamento; d) gestione delle foreste. 2.   Per il periodo di contabilizzazione che inizia il 1o gennaio 2021 e i successivi, gli Stati membri predispongono e mantengono una contabilizzazione annuale che rispecchi accuratamente tutte le emissioni e gli assorbimenti risultanti dalle attività realizzate sul loro territorio che rientrano nelle seguenti categorie: a) gestione delle terre coltivate; b) gestione dei pascoli. In relazione alla contabilizzazione annuale delle emissioni e degli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli, per il periodo contabile compreso tra il 1o gennaio 2013 e il 31 dicembre 2020, si applicano le seguenti disposizioni: a) dal 2016 al 2018, gli Stati membri informano la Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, sui sistemi in essere e in corso di sviluppo per stimare le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di gestione delle terre coltivate e dei pascoli. Gli Stati membri dovrebbero informare in merito alla conformità di tali sistemi alle metodologie IPCC e alle prescrizioni della convenzione UNFCCC in materia di comunicazione riguardante le emissioni e gli assorbimenti dei gas a effetto serra; b) anteriormente al 1o gennaio 2022, gli Stati membri predispongono e trasmettono alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, le stime annuali iniziali, preliminari e non vincolanti delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dalla gestione delle terre coltivate e dei pascoli usando, ove opportuno, le metodologie IPCC. Gli Stati membri dovrebbero usare almeno la metodologia descritta come livello 3, come specificato nelle pertinenti linee guida IPCC. Gli Stati membri sono incoraggiati a usare tali stime per individuare le categorie fondamentali e sviluppare, per le categorie fondamentali, proprie metodologie di livello 2 e di livello 3 per stimare in modo deciso e accurato le emissioni e gli assorbimenti; c) entro il 15 marzo 2022 gli Stati membri trasmettono le loro stime annuali finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli; d) uno Stato membro può chiedere una deroga per rinviare il termine di cui alla lettera c), se la determinazione delle stime finali per la contabilizzazione della gestione delle terre coltivale e dei pascoli non può essere ragionevolmente effettuata entro il termine ivi stabilito per almeno una delle seguenti ragioni: i) la contabilizzazione richiesta può essere effettuata, per motivi di fattibilità tecnica, solo in fasi che superano il termine stabilito; ii) il completamento della contabilizzazione entro il termine fissato sarebbe sproporzionatamente costoso. Gli Stati membri che desiderano beneficiare della deroga trasmettono una richiesta motivata alla Commissione entro il 15 gennaio 2021. Se la Commissione considera giustificata la richiesta, concede la deroga per un periodo massimo di tre anni civili a decorrere dal 15 marzo 2022. In caso contrario respinge la richiesta, motivando la sua decisione. Se necessario, la Commissione può chiedere informazioni supplementari che devono essere presentate entro un lasso di tempo ragionevole specificato. La richiesta di deroga è considerata accolta se la Commissione non ha sollevato obiezioni entro sei mesi dal ricevimento della richiesta originaria dello Stato membro o delle informazioni supplementari richieste. 3.   Per ciascun periodo di contabilizzazione di cui all'allegato I, gli Stati membri possono inoltre predisporre e mantenere una contabilizzazione che rispecchi accuratamente le emissioni e gli assorbimenti risultanti da attività di rivegetazione e di drenaggio e riumidificazione delle zone umide. 4.   La contabilizzazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 include le emissioni e gli assorbimenti dei seguenti gas a effetto serra: a) biossido di carbonio (CO2); b) metano (CH4); c) ossido di azoto (N2O). 5.   Gli Stati membri includono nella propria contabilizzazione una determinata attività di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, laddove le contabilizzazioni siano state predisposte e mantenute conformemente alla presente decisione, a decorrere dall'inizio dell'attività o dal 1o gennaio 2013, a seconda di quale delle due date risulti più recente.
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