Art. 3

Individuazione della domanda futura di spettro

In vigore dal 23 apr 2013
Individuazione della domanda futura di spettro 1.   Per contribuire a individuare la domanda futura di spettro e le bande di frequenza specifiche in grado di soddisfare al meglio le esigenze e la domanda future di spettro e tenendo nella massima considerazione il parere del gruppo «Politica dello spettro radio», la Commissione analizza tutti i dati raccolti a norma dell’ o con altri mezzi, quali consultazioni pubbliche e studi, tenendo conto degli aspetti seguenti: — l’efficienza tecnica dell’uso esistente, — l’efficienza economica dell’uso esistente confrontando le possibilità e le opzioni a disposizione per le singole bande al fine di soddisfare le esigenze future, — l’impatto socioeconomico sugli attuali utilizzatori delle bande pertinenti e di quelle adiacenti. 2.   L’analisi di cui al paragrafo 1 è finalizzata a individuare le tendenze tecnologiche, le esigenze future e la domanda di spettro radio nei settori delle politiche unionali in relazione alle applicazioni, raggruppate in base alle caratteristiche tecniche e alle funzionalità nella parte I dell’allegato, nonché a individuare gli usi importanti dello spettro radio, potenziali o emergenti. Ove necessario e possibile, tale analisi contiene almeno le informazioni elencate nella parte II dell’allegato. La Commissione garantisce la trasparenza organizzando seminari o consultazioni pubbliche.
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