Art. 2

Raccolta e messa a disposizione dei dati

In vigore dal 23 apr 2013
Raccolta e messa a disposizione dei dati Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 243/2012/UE, gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione, per lo scambio elettronico di dati con la Commissione, i dati di cui essi dispongono sui diritti d’uso e sull’utilizzo effettivo dello spettro pertinente, secondo le modalità descritte di seguito: 1) gli Stati membri provvedono affinché le informazioni pertinenti già raccolte a norma della decisione 2007/344/CE siano messe a disposizione della Commissione dall’Ufficio europeo delle comunicazioni, in modo da ridurre al minimo gli oneri amministrativi; 2) oltre ai dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione, se disponibili a livello nazionale, dati nel formato leggibile da una macchina prescelto a livello nazionale, compresi i dati sull’utilizzo pubblico dello spettro, e che sono necessari affinché la Commissione possa assolvere i compiti previsti dalla presente decisione e dalla decisione n. 243/2012/UE; 3) gli Stati membri collaborano con la Commissione al fine di aumentare la disponibilità di dati sull’utilizzo dello spettro di cui al paragrafo 2, in particolare mettendo a disposizione, a meno che lo ritengano impossibile a motivo della situazione nazionale, dati quantitativi quali il numero di trasmettitori, la durata temporale di utilizzo e le coordinate o informazioni relative alla localizzazione che mostrino l’estensione geografica dell’utilizzo dello spettro, nonché le tecnologie in uso e le condizioni di condivisione, in un formato comparabile in tutti gli Stati membri. Al fine di limitare gli oneri amministrativi, i dati sulle bande importanti per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla decisione n. 243/2012/UE, tenendo conto del parere del gruppo «Politica dello spettro radio», sono raccolti e messi a disposizione per primi in base al disposto del presente articolo. I dati su tutte le bande di frequenza dello spettro pertinente sono raccolti e trasmessi progressivamente dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2015.
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