Art. 2
In vigore dal 22 apr 2013
L’informazione tariffaria vincolante di cui all’allegato può continuare ad essere invocata per un periodo di sei mesi a norma dell’articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 purché siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93.
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