Art. 1

In vigore dal 22 apr 2013
1.   L’informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 della tabella figurante nell’allegato, rilasciata dalle autorità doganali indicate nella colonna 2 per la classificazione tariffaria specificata nella colonna 3, cessa di essere valida. 2.   Le autorità doganali specificate nella colonna 2 della tabella figurante nell’allegato revocano l’informazione tariffaria vincolante di cui alla colonna 1 quanto prima e comunque entro dieci giorni dalla notifica della presente decisione. 3.   L’autorità doganale che revoca l’informazione tariffaria vincolante ne informa la Commissione.
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