Art. 9

Consiglio accademico

In vigore dal 22 apr 2013
Consiglio accademico 1.   Il consiglio accademico è composto dai rappresentanti senior degli istituti civili e militari ed altri operatori identificati dagli Stati membri per sostenere lo svolgimento delle attività di formazione dell’AESD. Ove vi siano più rappresentanti di uno Stato membro, essi formano insieme un’unica delegazione. 2.   Il presidente del consiglio accademico è nominato dal comitato tra i membri del consiglio stesso. 3.   Alle riunioni del consiglio accademico sono invitati ad assistere rappresentanti della Commissione e del SEAE. 4.   Alle riunioni del consiglio accademico possono essere invitati ad assistere esperti accademici e alti funzionari di istituzioni nazionali e dell’Unione. 5.   Il consiglio accademico: a) fornisce al comitato consulenze e raccomandazioni di carattere accademico; b) applica tramite la rete il programma accademico annuale convenuto; c) supervisiona l’IDL; d) elabora i programmi di studio specifici per tutte le attività di formazione dell’AESD, sulla base dei programmi generali convenuti; e) assicura il coordinamento generale delle attività formative dell’AESD tra tutti gli istituti; f) passa in rassegna il livello delle attività di formazione dell’AESD svolte nell’anno accademico precedente; g) presenta al comitato proposte di attività di formazione dell’AESD per l’anno accademico successivo; h) assicura una sistematica valutazione di tutte le attività di formazione dell’AESD e approva i rapporti di valutazione relativi ai corsi; i) contribuisce alla redazione del progetto di relazione annuale generale sulle attività dell’AESD. 6.   Per svolgere i suoi compiti il consiglio accademico può riunirsi in diverse configurazioni incentrate sui progetti. Il consiglio accademico definisce norme e disposizioni che disciplinano la creazione e il funzionamento di tali configurazioni e le sottopone all’approvazione del comitato. 7.   Il regolamento interno del consiglio accademico è adottato dal comitato.
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