Art. 10
Capo dell’AESD
In vigore dal 22 apr 2013
Capo dell’AESD
1. Il capo dell’AESD è responsabile dell’organizzazione e della gestione delle attività di formazione dell’AESD. Il capo dell’AESD sostiene i lavori del comitato e del consiglio accademico in questo settore e funge da rappresentante dell’AESD per le attività di formazione dell’AESD all’interno e all’esterno della rete. Il capo dell’AESD, in particolare:
a)
prende tutti i provvedimenti necessari all’efficace svolgimento delle attività dell’AESD, compresa l’adozione di norme amministrative interne e la pubblicazione di comunicazioni;
b)
redige il progetto preliminare di relazione annuale dell’AESD e il progetto preliminare di programma di lavoro da sottoporre al comitato sulla base delle proposte presentate dal consiglio accademico;
c)
coordina l’attuazione del programma di lavoro dell’AESD;
d)
mantiene i contatti con le autorità pertinenti degli Stati membri;
e)
mantiene i contatti con i soggetti formativi esterni pertinenti nel settore della PSDC;
f)
conclude, se del caso, accordi tecnici sulle attività di formazione dell’AESD con le autorità e i soggetti formativi pertinenti nel settore della PSDC;
g)
esegue qualsiasi altro compito attribuitogli dal comitato.
2. Il capo dell’AESD è responsabile della gestione finanziaria e amministrativa dell’AESD, in particolare:
a)
stabilisce e presenta al comitato qualsiasi progetto di bilancio;
b)
adotta i bilanci previa approvazione del comitato;
c)
assume la qualità di ordinatore per il bilancio dell’AESD;
d)
apre uno o più conti bancari a nome dell’AESD;
e)
negozia, sottopone al comitato e conclude eventuali accordi di finanziamento e/o accordi tecnici con la Commissione, il SEAE o uno Stato membro in relazione al finanziamento e/o all’esecuzione delle spese dell’AESD;
f)
negozia e firma a nome dell’AESD eventuali scambi di lettere per il distacco di personale del segretariato presso l’AESD;
g)
in generale, rappresenta l’AESD in tutti gli atti giuridici aventi implicazioni finanziarie;
h)
sottopone al comitato i conti annuali dell’AESD.
3. Il capo dell’AESD è nominato dall’Alto rappresentante, previa consultazione del comitato. Il capo dell’AESD è nominato quale membro del SEAE per la durata del suo mandato. Gli Stati membri possono proporre candidati per la funzione di capo dell’AESD e il personale delle istituzioni dell’Unione e del SEAE possono presentare domanda per tale funzione, conformemente alle norme applicabili.
4. Il capo dell’AESD è responsabile delle sue attività dinanzi al comitato.
Storico versioni
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