Art. 2

In vigore dal 8 apr 2013
1.   Un anticipo di 100 000 EUR è versato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento presentata dalla Francia. 2.   Il saldo del contributo finanziario dell’Unione è versato a condizione che venga presentata alla Commissione entro il 15 marzo 2014 una relazione finale sull’esecuzione del programma in forma elettronica e dopo che tale relazione sarà stata approvata dalla Commissione. La relazione contiene almeno i seguenti elementi: a) una breve valutazione tecnica dell’intero programma, compreso il grado di raggiungimento degli obiettivi fisici e qualitativi. La valutazione confronta gli obiettivi previsti nel programma iniziale presentato dalla Francia con i risultati raggiunti, espressi in termini di risultati previsti e fasi di completamento dei lavori. Essa spiega i progressi compiuti e valuta l’impatto fitosanitario ed economico immediato delle azioni realizzate; nonché b) una scheda finanziaria dei costi che indichi le spese sostenute dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2013, ripartite per sottoprogrammi e misure. La scheda è accompagnata da documenti attestanti il pagamento delle spese, come fatture o ricevute. 3.   Per quanto riguarda la ripartizione indicativa del bilancio di cui alla parte B dell’allegato, la Francia può calibrare la distribuzione dei finanziamenti tra le diverse misure dello stesso sottoprogramma limitatamente al 15 % del contributo finanziario dell’Unione al sottoprogramma in questione, purché non sia superato l’importo totale delle spese ammissibili previste nel programma e non siano in tal modo compromessi gli obiettivi principali del programma. La Francia informa la Commissione in merito ad eventuali adeguamenti apportati.
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