Art. 1

In vigore dal 8 apr 2013
Alla Francia è concesso un contributo finanziario dell’Unione a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d’oltremare per il 2013, come precisato nella parte A dell’allegato. Il contributo finanziario è limitato a un massimo del 60 % delle spese totali ammissibili, come specificato nella parte B dell’allegato, con un massimale di 219 000 EUR (IVA esclusa).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec_impl:2013:175:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo