Art. 7
In vigore dal 20 mar 2013
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Belgio trasmette le seguenti informazioni alla Commissione:
(a)
l'importo complessivo (capitale e interessi) dell'aiuto che dev'essere recuperato presso Ducroire/Delcredere;
(b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
(c)
i documenti attestanti che a Ducroire/Delcredere è stato imposto di rimborsare l'aiuto.
2. Il Belgio informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto concesso di cui all'. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Esso fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso Ducroire/Delcredere.
Storico versioni
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