Art. 5

In vigore dal 20 mar 2013
1.   Il Belgio, attraverso l'ONDD, procede al recupero presso Ducroire/Delcredere dell'aiuto di cui all'. Il Belgio è tenuto a fornire prove dettagliate — tra cui un certificato emesso da una società di audit indipendente che verifichi la contabilità in questione — che dimostrino che il rimborso è stato finanziato esclusivamente dall'attività di Ducroire/Delcredere relativa ai rischi assicurabili sul mercato. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione di Ducroire/Delcredere (1o gennaio 2005) fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (89). 4.   Il recupero dell'aiuto è immediato ed effettivo.
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Art. 5 Decisione (UE) 2014/274 — Testo vigente | Portale Normativo