Art. 5
In vigore dal 20 mar 2013
1. Il Belgio, attraverso l'ONDD, procede al recupero presso Ducroire/Delcredere dell'aiuto di cui all'. Il Belgio è tenuto a fornire prove dettagliate — tra cui un certificato emesso da una società di audit indipendente che verifichi la contabilità in questione — che dimostrino che il rimborso è stato finanziato esclusivamente dall'attività di Ducroire/Delcredere relativa ai rischi assicurabili sul mercato.
2. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione di Ducroire/Delcredere (1o gennaio 2005) fino a quella del loro effettivo recupero.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (89).
4. Il recupero dell'aiuto è immediato ed effettivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2014:274:oj#art-5