Art. 2
In vigore dal 15 mar 2013
L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:135(1):oj#art-2