Art. 2

Art. 2

In vigore dal 15 mar 2013
L’articolo 4 della decisione 2007/742/CE è sostituito dal seguente: «Articolo 4 I criteri ecologici per il gruppo di prodotti “pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas” e i rispettivi requisiti in materia di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2013».
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