Art. 2
In vigore dal 11 mar 2013
Per un periodo di transizione che va fino al 16 maggio 2013, gli Stati membri accettano le partite di miele provenienti dalle Isole Pitcairn, a condizione che l’importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell’Unione prima del 1o aprile 2013.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec_impl:2013:161:oj#art-2