Art. 2

Art. 2

In vigore dal 11 mar 2013
Per un periodo di transizione che va fino al 16 maggio 2013, gli Stati membri accettano le partite di miele provenienti dalle Isole Pitcairn, a condizione che l’importatore dimostri che i prodotti sono stati certificati e spediti nell’Unione prima del 1o aprile 2013.
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