Art. 1

Definizioni

In vigore dal 7 mar 2013
Definizioni Ai fini della presente decisione si intende per: a)   «rialzo per sedia»: l’adattatore da fissare a una sedia per adulti per sollevare la seduta di bambini di età inferiore a 36 mesi in grado di stare seduti da soli; b)   «sedia per bambini»: sedia su cui può sedere un bambino, di dimensioni adatte alla sua età e da poggiare a terra; c)   «seggiolone per bambini»: sedile mobile che consente di far sedere un bambino di età compresa tra 6 e 36 mesi, in grado di stare seduto da solo, all’altezza circa di un tavolo da pranzo per farlo mangiare, a condizione che il bambino sia correttamente mantenuto in posizione seduta; d)   «seggiolino da tavolo»: sedile utilizzato normalmente per bambini che sono in grado di stare seduti da soli, da fissare a un tavolo o a un’altra superficie orizzontale.
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