Art. 1
Definizioni
In vigore dal 7 mar 2013
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «rialzo per sedia»: l’adattatore da fissare a una sedia per adulti per sollevare la seduta di bambini di età inferiore a 36 mesi in grado di stare seduti da soli;
b) «sedia per bambini»: sedia su cui può sedere un bambino, di dimensioni adatte alla sua età e da poggiare a terra;
c) «seggiolone per bambini»: sedile mobile che consente di far sedere un bambino di età compresa tra 6 e 36 mesi, in grado di stare seduto da solo, all’altezza circa di un tavolo da pranzo per farlo mangiare, a condizione che il bambino sia correttamente mantenuto in posizione seduta;
d) «seggiolino da tavolo»: sedile utilizzato normalmente per bambini che sono in grado di stare seduti da soli, da fissare a un tavolo o a un’altra superficie orizzontale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2013:121(1):oj#art-1