Art. 2

Costi ammissibili

In vigore dal 19 feb 2013
Costi ammissibili 1.   Il contributo dell’Unione di cui alla raccomandazione della Commissione assume la forma di un rimborso parziale del 75 % dei costi dei test effettuati dalle autorità competenti per attuare il piano di controllo di cui all’ della raccomandazione della Commissione. Il contributo dell’Unione non può superare: a) 300 EUR per test; b) gli importi indicati nell’allegato I. 2.   Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.
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