Art. 2
Costi ammissibili
In vigore dal 19 feb 2013
Costi ammissibili
1. Il contributo dell’Unione di cui alla raccomandazione della Commissione assume la forma di un rimborso parziale del 75 % dei costi dei test effettuati dalle autorità competenti per attuare il piano di controllo di cui all’ della raccomandazione della Commissione.
Il contributo dell’Unione non può superare:
a)
300 EUR per test;
b)
gli importi indicati nell’allegato I.
2. Solo i costi indicati nell’allegato II sono ammissibili al contributo.
Storico versioni
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Proeli:dec_impl:2013:98:oj#art-2