Art. 13

Valutazione e riesame

In vigore dal 12 feb 2013
Valutazione e riesame La conferenza delle parti nella sua funzione di riunione delle parti contraenti del protocollo riesamina cinque anni dopo l’entrata in vigore, e successivamente con cadenza quinquennale, l’efficacia del presente protocollo addizionale, purché le parti abbiano messo a disposizione le informazioni necessarie per il riesame. Il riesame è effettuato nel contesto della valutazione e del riesame del protocollo come previsto all’articolo 35 del protocollo, salvo decisione contraria adottata dalle parti del presente protocollo addizionale. Il primo riesame comprende un riesame dell’efficacia degli .
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Valutazione e riesame (Art. 13 Decisione (UE) 2013/86) — Testo vigente | Portale Normativo