Art. 12
Attuazione e relazione con la responsabilità civile
In vigore dal 12 feb 2013
Attuazione e relazione con la responsabilità civile
1. Nel diritto interno le parti prevedono disposizioni legislative e regolamentari e procedure in materia di danno. Per dare attuazione a tale obbligo le parti prevedono misure di risposta conformemente al presente protocollo addizionale e, se del caso, possono:
a)
applicare il vigente diritto interno, ivi incluse, laddove applicabili, le norme generali e le procedure in materia di responsabilità civile;
b)
applicare o elaborare norme e procedure in materia di responsabilità civile specifiche a tale scopo; o
c)
applicare o predisporre una combinazione di entrambe le soluzioni.
2. Allo scopo di prevedere adeguate norme e procedure nel diritto interno in materia di responsabilità civile per danno a cose o persone associato al danno definito dall’, paragrafo 2, lettera b), le parti:
a)
continuano ad applicare il vigente diritto interno generale in materia di responsabilità civile;
b)
elaborano e applicano o continuano ad applicare il diritto interno in materia di responsabilità civile specificamente a tale scopo; o
c)
elaborano e applicano o continuano ad applicare una combinazione di entrambe le soluzioni.
3. Nell’elaborare le norme in materia di responsabilità civile come indicato ai precedenti paragrafi 1 e 2, lettere b) o c), le parti tengono conto tra altro, a seconda dei casi, dei seguenti elementi:
a)
il danno;
b)
le norme in materia di responsabilità, inclusa la responsabilità oggettiva o la responsabilità sulla base della colpa;
c)
la designazione di un preciso soggetto responsabile, laddove appropriato;
d)
il diritto di ricorso.
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