Art. 4
In vigore dal 23 gen 2013
1. Entro due mesi dalla data della notifica della presente decisione, i Paesi Bassi trasmettono le seguenti informazioni alla Commissione:
a)
l’importo complessivo (capitale e interessi) che dev’essere recuperato presso i beneficiari;
b)
una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;
c)
documenti attestanti che ai beneficiari è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. I Paesi Bassi informano la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’. Trasmettono immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione. Forniscono inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari indicati all’.
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