Art. 2
In vigore dal 23 gen 2013
1. I Paesi Bassi recuperano da Schouten-de Jong Bouwfonds e/o Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV e/o Bouwfonds Ontwikkeling BV l’aiuto incompatibile di cui all’.
2. Gli importi da recuperare includono gli interessi dalla data in cui sono stati messi a disposizione di Schouten-de Jong Bouwfonds e/o Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV e/o Bouwfonds Ontwikkeling BV, ossia il 1o marzo 2010, fino alla data del loro rimborso effettivo.
3. Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (28).
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