Art. 2

In vigore dal 23 gen 2013
1.   I Paesi Bassi recuperano da Schouten-de Jong Bouwfonds e/o Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV e/o Bouwfonds Ontwikkeling BV l’aiuto incompatibile di cui all’. 2.   Gli importi da recuperare includono gli interessi dalla data in cui sono stati messi a disposizione di Schouten-de Jong Bouwfonds e/o Schouten & De Jong Projectontwikkeling BV e/o Bouwfonds Ontwikkeling BV, ossia il 1o marzo 2010, fino alla data del loro rimborso effettivo. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (28).
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Art. 2 Decisione (UE) 2013/247 — Testo vigente | Portale Normativo