Art. 3
Obiettivi
In vigore dal 19 dic 2012
Obiettivi
1. Il programma specifico di controllo e ispezione garantisce l’attuazione armonizzata ed efficace delle misure di conservazione e di controllo applicabili agli stock di cui all’.
2. Le attività di controllo e ispezione svolte nell’ambito del programma specifico di controllo e ispezione intendono in particolare garantire il rispetto delle seguenti disposizioni:
a)
la gestione delle possibilità di pesca e le condizioni specifiche ad esse eventualmente associate, compreso il monitoraggio dell’utilizzo dei contingenti e del regime dello sforzo di pesca nelle zone di cui all’;
b)
gli obblighi in materia di dichiarazione applicabili alle attività di pesca nelle acque occidentali, in particolare per quanto concerne l’affidabilità dei dati registrati e comunicati;
c)
le disposizioni relative al divieto di selezione qualitativa;
d)
le norme speciali relative alla pesatura di determinate specie pelagiche di cui agli articoli da 78 a 89 del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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