Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 19 dic 2012
Campo di applicazione 1.   Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda in particolare le seguenti attività: a) le attività di pesca ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nelle zone di cui all’; b) le attività inerenti alla pesca, compresi la pesatura, la trasformazione, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca; c) l’importazione quale definita all’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (5); d) l’esportazione quale definita all’, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 1005/2008. 2.   Il programma specifico di controllo e ispezione si applica fino al 31 dicembre 2015. 3.   Il programma specifico di controllo e ispezione è attuato dalla Danimarca, dalla Germania, dall’Estonia, dall’Irlanda, dalla Spagna, dalla Francia, dalla Lettonia, dalla Lituania, dai Paesi Bassi, dalla Polonia, dal Portogallo e dal Regno Unito (in appresso «gli Stati membri interessati»).
Storico versioni

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