Art. 4

In vigore dal 19 dic 2012
La Commissione controlla l’attuazione della presente decisione e comunica qualsiasi informazione utile al comitato di cui all’articolo 31 della direttiva 95/46/CE, in particolare ogni elemento rilevante ai fini della valutazione di cui all’ della presente decisione circa l’adeguatezza della protezione in Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 95/46/CE e ogni elemento che dimostri che la presente decisione è applicata in modo discriminatorio.
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