Art. 3

In vigore dal 19 dic 2012
1.   Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dell’adozione di provvedimenti ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri e la Commissione si comunicano a vicenda i casi in cui l’azione degli organismi neozelandesi responsabili di assicurare il rispetto delle norme di protezione non sia sufficiente a garantire tale rispetto. 3.   Ove risulti provato, dalle informazioni di cui all’, paragrafo 1, e ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, che gli organismi incaricati di garantire il rispetto delle norme di protezione in Nuova Zelanda non svolgono la loro funzione in modo efficace, la Commissione avverte le competenti autorità neozelandesi e, se necessario, presenta proposte di misure, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE, in vista di abrogare o sospendere la presente decisione o di limitarne il campo d’applicazione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2013/65 — Testo vigente | Portale Normativo