Art. 3

In vigore dal 17 dic 2012
Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla riscossione dei pedaggi, si considera che tutta la lunghezza del ponte di confine si situi nel territorio dello Stato membro in cui ha inizio il suo attraversamento.
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Art. 3 Decisione (UE) 2012/794 — Testo vigente | Portale Normativo