Art. 2
In vigore dal 17 dic 2012
Ai fini della determinazione del luogo delle operazioni imponibili relative alla manutenzione o alla riparazione del ponte di confine, si considera che il confine territoriale si situi al centro del ponte per la cessione di beni e la prestazione di servizi, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni destinati alla manutenzione o alla riparazione dello stesso.
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