Art. 9
Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE
In vigore dal 13 dic 2012
Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE
La decisione di esecuzione 2011/807/UE è modificata come segue:
1)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
3 600 000 EUR per la Spagna;
ii)
2 300 000 EUR per l’Italia;
iii)
1 050 000 EUR per il Portogallo;
iv)
1 050 000 EUR per il Regno Unito.»;
2)
all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
consiste di un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello;
ii)
1,5 EUR per tubercolinoreazione;
iii)
5 EUR per test del gamma interferone;
iv)
20 EUR per esame batteriologico.»;
3)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
19 000 000 EUR per l’Irlanda;
ii)
14 000 000 EUR per la Spagna;
iii)
4 000 000 EUR per l’Italia;
iv)
2 650 000 EUR per il Portogallo;
v)
31 000 000 EUR per il Regno Unito.»;
4)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
800 000 EUR per la Grecia,
ii)
8 900 000 EUR per la Spagna;
iii)
3 700 000 EUR per l’Italia;
iv)
180 000 EUR per Cipro;
v)
1 800 000 EUR per il Portogallo.»;
5)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
150 000 EUR per il Belgio;
ii)
15 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
40 000 EUR per la Repubblica ceca;
iv)
80 000 EUR per la Germania;
v)
10 000 EUR per l’Estonia;
vi)
25 000 EUR per l’Irlanda;
vii)
60 000 EUR per la Grecia;
viii)
700 000 EUR per la Spagna,
ix)
1 200 000 EUR per la Francia;
x)
650 000 EUR per l’Italia;
xi)
20 000 EUR per la Lettonia;
xii)
10 000 EUR per la Lituania;
xiii)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
xiv)
30 000 EUR per l’Ungheria;
xv)
10 000 EUR per Malta;
xvi)
20 000 EUR per i Paesi Bassi;
xvii)
10 000 EUR per l’Austria;
xviii)
50 000 EUR per la Polonia;
xix)
300 000 EUR per il Portogallo;
xx)
150 000 EUR per la Romania;
xxi)
40 000 EUR per la Slovenia;
xxii)
50 000 EUR per la Slovacchia;
xxiii)
10 000 EUR per la Finlandia;
xxiv)
10 000 EUR per la Svezia.»;
6)
all’, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 200 000 EUR per il Belgio;
ii)
20 000 EUR per la Bulgaria;
iii)
1 200 000 EUR per la Repubblica ceca;
iv)
250 000 EUR per la Danimarca;
v)
900 000 EUR per la Germania;
vi)
30 000 EUR per l’Estonia;
vii)
200 000 EUR per l’Irlanda;
viii)
1 000 000 EUR per la Grecia;
ix)
1 100 000 EUR per la Spagna;
x)
1 550 000 EUR per la Francia;
xi)
1 200 000 EUR per l’Italia;
xii)
100 000 EUR per Cipro;
xiii)
350 000 EUR per il Lettonia;
xiv)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
xv)
2 000 000 EUR per l’Ungheria;
xvi)
150 000 EUR per Malta;
xvii)
2 700 000 EUR per i Paesi Bassi;
xviii)
1 100 000 EUR per l’Austria;
xix)
500 000 EUR per la Polonia;
xx)
50 000 EUR per il Portogallo;
xxi)
350 000 EUR per la Romania;
xxii)
70 000 EUR per la Slovenia;
xxiii)
600 000 EUR per la Slovacchia;
xxiv)
75 000 EUR per il Regno Unito.»;
7)
l’ è così modificato:
a)
il paragrafo 2 è così modificato:
i)
la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a):»;
ii)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
non supera i seguenti importi:
i)
210 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
1 200 000 EUR per la Germania;
iii)
200 000 EUR per la Francia;
iv)
10 000 EUR per il Lussemburgo;
v)
340 000 EUR per l’Ungheria;
vi)
900 000 EUR per la Romania;
vii)
30 000 EUR per la Slovenia;
viii)
500 000 EUR per la Slovacchia.»;
b)
è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3.
Il contributo finanziario dell’Unione per il programma presentato dall’Italia di cui al paragrafo 1, lettera b):
a)
è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:
i)
l’effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi:
—
2 EUR per test ELISA;
—
10 EUR per test PCR
—
10 EUR per test virologico;
ii)
gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio;
b)
non supera 850 000 EUR.»
8)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:
a)
il punto ix) è sostituito dal seguente:
«ix)
140 000 EUR per la Spagna;»
b)
il punto xi) è sostituito dal seguente:
«xi)
1 000 000 EUR per l’Italia;»
c)
il punto xxii) è sostituito dal seguente:
«xxii)
350 000 EUR per la Romania;»
d)
il punto xxvii) è sostituito dal seguente:
«xxvii)
110 000 EUR per il Regno Unito.»;
9)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue:
a)
il punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
340 000 EUR per la Bulgaria;»
b)
il punto iv) è sostituito dal seguente:
«iv)
750 000 EUR per la Danimarca;»
c)
il punto v) è sostituito dal seguente:
«v)
6 300 000 EUR per la Germania;»
d)
il punto viii) è sostituito dal seguente:
«viii)
1 800 000 EUR per la Grecia;»
e)
il punto xi) è sostituito dal seguente:
«xi)
4 800 000 EUR per l’Italia;»
f)
il punto xvi) è sostituito dal seguente:
«xvi)
1 300 000 EUR per l’Ungheria;»
g)
il punto xviii) è sostituito dal seguente:
«xviii)
2 200 000 EUR per i Paesi Bassi;»
h)
il punto xxi) è sostituito dal seguente:
«xxi)
1 100 000 EUR per il Portogallo;»
i)
il punto xxvii) è sostituito dal seguente:
«xxvii)
5 100 000 EUR per il Regno Unito.»;
10)
all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 650 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
620 000 EUR per l’Estonia;
iii)
1 400 000 EUR per l’Ungheria;
iv)
9 850 000 EUR per la Polonia;
v)
2 200 000 EUR per la Romania;
vi)
400 000 EUR per la Slovacchia.»
11)
all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
non supera i seguenti importi:
i)
1 200 000 EUR per l’Italia;
ii)
1 700 000 EUR per l’Italia;
iii)
2 950 000 EUR per la Lituania,
iv)
190 000 EUR per l’Austria;
v)
840 000 EUR per la Slovenia;
vi)
360 000 EUR per la Finlandia.»
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