Art. 9 · Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE

Art. 9

Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE

In vigore dal 13 dic 2012
Modifiche della decisione di esecuzione 2011/807/UE La decisione di esecuzione 2011/807/UE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 3 600 000 EUR per la Spagna; ii) 2 300 000 EUR per l’Italia; iii) 1 050 000 EUR per il Portogallo; iv) 1 050 000 EUR per il Regno Unito.»; 2) all’, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) consiste di un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento per il test del gamma interferone e sospettato come positivo nel macello; ii) 1,5 EUR per tubercolinoreazione; iii) 5 EUR per test del gamma interferone; iv) 20 EUR per esame batteriologico.»; 3) all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 19 000 000 EUR per l’Irlanda; ii) 14 000 000 EUR per la Spagna; iii) 4 000 000 EUR per l’Italia; iv) 2 650 000 EUR per il Portogallo; v) 31 000 000 EUR per il Regno Unito.»; 4) all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 800 000 EUR per la Grecia, ii) 8 900 000 EUR per la Spagna; iii) 3 700 000 EUR per l’Italia; iv) 180 000 EUR per Cipro; v) 1 800 000 EUR per il Portogallo.»; 5) all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 150 000 EUR per il Belgio; ii) 15 000 EUR per la Bulgaria; iii) 40 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 80 000 EUR per la Germania; v) 10 000 EUR per l’Estonia; vi) 25 000 EUR per l’Irlanda; vii) 60 000 EUR per la Grecia; viii) 700 000 EUR per la Spagna, ix) 1 200 000 EUR per la Francia; x) 650 000 EUR per l’Italia; xi) 20 000 EUR per la Lettonia; xii) 10 000 EUR per la Lituania; xiii) 10 000 EUR per il Lussemburgo; xiv) 30 000 EUR per l’Ungheria; xv) 10 000 EUR per Malta; xvi) 20 000 EUR per i Paesi Bassi; xvii) 10 000 EUR per l’Austria; xviii) 50 000 EUR per la Polonia; xix) 300 000 EUR per il Portogallo; xx) 150 000 EUR per la Romania; xxi) 40 000 EUR per la Slovenia; xxii) 50 000 EUR per la Slovacchia; xxiii) 10 000 EUR per la Finlandia; xxiv) 10 000 EUR per la Svezia.»; 6) all’, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1 200 000 EUR per il Belgio; ii) 20 000 EUR per la Bulgaria; iii) 1 200 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 250 000 EUR per la Danimarca; v) 900 000 EUR per la Germania; vi) 30 000 EUR per l’Estonia; vii) 200 000 EUR per l’Irlanda; viii) 1 000 000 EUR per la Grecia; ix) 1 100 000 EUR per la Spagna; x) 1 550 000 EUR per la Francia; xi) 1 200 000 EUR per l’Italia; xii) 100 000 EUR per Cipro; xiii) 350 000 EUR per il Lettonia; xiv) 10 000 EUR per il Lussemburgo; xv) 2 000 000 EUR per l’Ungheria; xvi) 150 000 EUR per Malta; xvii) 2 700 000 EUR per i Paesi Bassi; xviii) 1 100 000 EUR per l’Austria; xix) 500 000 EUR per la Polonia; xx) 50 000 EUR per il Portogallo; xxi) 350 000 EUR per la Romania; xxii) 70 000 EUR per la Slovenia; xxiii) 600 000 EUR per la Slovacchia; xxiv) 75 000 EUR per il Regno Unito.»; 7) l’ è così modificato: a) il paragrafo 2 è così modificato: i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a):»; ii) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) non supera i seguenti importi: i) 210 000 EUR per la Bulgaria; ii) 1 200 000 EUR per la Germania; iii) 200 000 EUR per la Francia; iv) 10 000 EUR per il Lussemburgo; v) 340 000 EUR per l’Ungheria; vi) 900 000 EUR per la Romania; vii) 30 000 EUR per la Slovenia; viii) 500 000 EUR per la Slovacchia.»; b) è aggiunto il seguente paragrafo 3: «3. Il contributo finanziario dell’Unione per il programma presentato dall’Italia di cui al paragrafo 1, lettera b): a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per: i) l’effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi: — 2 EUR per test ELISA; — 10 EUR per test PCR — 10 EUR per test virologico; ii) gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio; b) non supera 850 000 EUR.» 8) all’, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue: a) il punto ix) è sostituito dal seguente: «ix) 140 000 EUR per la Spagna;» b) il punto xi) è sostituito dal seguente: «xi) 1 000 000 EUR per l’Italia;» c) il punto xxii) è sostituito dal seguente: «xxii) 350 000 EUR per la Romania;» d) il punto xxvii) è sostituito dal seguente: «xxvii) 110 000 EUR per il Regno Unito.»; 9) all’, paragrafo 2, la lettera c) è modificata come segue: a) il punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) 340 000 EUR per la Bulgaria;» b) il punto iv) è sostituito dal seguente: «iv) 750 000 EUR per la Danimarca;» c) il punto v) è sostituito dal seguente: «v) 6 300 000 EUR per la Germania;» d) il punto viii) è sostituito dal seguente: «viii) 1 800 000 EUR per la Grecia;» e) il punto xi) è sostituito dal seguente: «xi) 4 800 000 EUR per l’Italia;» f) il punto xvi) è sostituito dal seguente: «xvi) 1 300 000 EUR per l’Ungheria;» g) il punto xviii) è sostituito dal seguente: «xviii) 2 200 000 EUR per i Paesi Bassi;» h) il punto xxi) è sostituito dal seguente: «xxi) 1 100 000 EUR per il Portogallo;» i) il punto xxvii) è sostituito dal seguente: «xxvii) 5 100 000 EUR per il Regno Unito.»; 10) all’, paragrafo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1 650 000 EUR per la Bulgaria; ii) 620 000 EUR per l’Estonia; iii) 1 400 000 EUR per l’Ungheria; iv) 9 850 000 EUR per la Polonia; v) 2 200 000 EUR per la Romania; vi) 400 000 EUR per la Slovacchia.» 11) all’articolo 11, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) non supera i seguenti importi: i) 1 200 000 EUR per l’Italia; ii) 1 700 000 EUR per l’Italia; iii) 2 950 000 EUR per la Lituania, iv) 190 000 EUR per l’Austria; v) 840 000 EUR per la Slovenia; vi) 360 000 EUR per la Finlandia.»
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