Art. 8

Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino

In vigore dal 6 dic 2012
Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino Il comitato di cooperazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino nell’allegato II della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:775:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino (Art. 8 Decisione (UE) 2012/775) — Testo vigente | Portale Normativo