Art. 8 · Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino

Art. 8

Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino

In vigore dal 6 dic 2012
Disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino Il comitato di cooperazione può, se necessario, fissare disposizioni speciali per l’applicazione della legislazione di San Marino nell’allegato II della presente decisione.
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