Art. 3
Brucellosi degli ovini e dei caprini
In vigore dal 30 nov 2012
Brucellosi degli ovini e dei caprini
1. I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
2. Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:
a)
consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove:
i)
0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
ii)
0,2 EUR per prova del rosa bengala;
iii)
0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;
iv)
10 EUR per esame batteriologico;
v)
1 EUR per animale domestico vaccinato;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 50 EUR per animale macellato; e
c)
non deve superare i seguenti importi:
i)
7 500 000 EUR per la Spagna;
ii)
3 500 000 EUR per l’Italia;
iii)
180 000 EUR per Cipro;
iv)
2 000 000 EUR per il Portogallo.
3. Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia:
a)
è fissato al 50 % delle spese sostenute per:
i)
l’acquisto di vaccini;
ii)
l’esecuzione di esami di laboratorio;
iii)
stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio;
iv)
l’indennizzo versato ai proprietari del valore degli animali abbattuti nell’ambito del programma; e
b)
non deve superare 4 000 000 EUR.
4. Il rimborso massimo erogabile alla Grecia per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non deve supera in media i seguenti importi:
i)
0,2 EUR per prova del rosa bengala;
ii)
0,4 EUR per prova di fissazione del complemento;
iii)
10 EUR per esame batteriologico;
iv)
1 EUR per dose per l’acquisto di vaccini;
v)
50 EUR per animale macellato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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