Art. 3 · Brucellosi degli ovini e dei caprini

Art. 3

Brucellosi degli ovini e dei caprini

In vigore dal 30 nov 2012
Brucellosi degli ovini e dei caprini 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi degli ovini e dei caprini presentati da Grecia, Italia, Spagna, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dall’1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2013. 2.   Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia: a) consiste in un importo forfettario che compensa tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o prove: i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; ii) 0,2 EUR per prova del rosa bengala; iii) 0,4 EUR per prova di fissazione del complemento; iv) 10 EUR per esame batteriologico; v) 1 EUR per animale domestico vaccinato; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per indennizzare i proprietari del valore degli animali macellati nell’ambito dei programmi e non deve superare in media 50 EUR per animale macellato; e c) non deve superare i seguenti importi: i) 7 500 000 EUR per la Spagna; ii) 3 500 000 EUR per l’Italia; iii) 180 000 EUR per Cipro; iv) 2 000 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il contributo finanziario UE, fatta eccezione per la Grecia: a) è fissato al 50 % delle spese sostenute per: i) l’acquisto di vaccini; ii) l’esecuzione di esami di laboratorio; iii) stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano prove di laboratorio; iv) l’indennizzo versato ai proprietari del valore degli animali abbattuti nell’ambito del programma; e b) non deve superare 4 000 000 EUR. 4.   Il rimborso massimo erogabile alla Grecia per le spese relative al programma di cui al paragrafo 1 non deve supera in media i seguenti importi: i) 0,2 EUR per prova del rosa bengala; ii) 0,4 EUR per prova di fissazione del complemento; iii) 10 EUR per esame batteriologico; iv) 1 EUR per dose per l’acquisto di vaccini; v) 50 EUR per animale macellato.
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