Art. 5

Funzioni e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali

In vigore dal 26 nov 2012
Funzioni e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali 1.   Ogni Stato membro designa un servizio specializzato come previsto all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011, incaricato di organizzare i lavori della rete EURES in tale Stato membro. 2.   L’ufficio di coordinamento nazionale provvede a che siano rispettati tutti gli obblighi che incombono agli Stati membri in virtù del regolamento (UE) n. 492/2011, in particolare quelli riguardanti lo scambio di informazioni conformemente agli , mediante: a) la creazione e la manutenzione delle infrastrutture e dei sistemi tecnici e funzionali necessari per permettere ai partner di EURES e ai partner associati di EURES di partecipare al sistema di scambio; b) la fornitura delle informazioni richieste effettuata direttamente o, sotto la sua responsabilità, dai partner di EURES. 3.   L’ufficio di coordinamento nazionale, in stretta collaborazione con l’ufficio di coordinamento EURES e gli altri uffici di coordinamento nazionali, procede in particolare: a) alla designazione di uno o più partner di EURES, sulla base del sistema di selezione e di accreditamento di cui all’, paragrafo 2, lettera b), punto vii), e al monitoraggio delle loro attività; b) alla pianificazione e all’elaborazione di relazioni periodiche sulle attività e sui risultati della rete EURES nazionale per l’ufficio di coordinamento EURES; c) al coordinamento della partecipazione di EURES ad attività di mobilità a livello dell’UE. 4.   Nel designare i partner di EURES l’ufficio di coordinamento nazionale si sforza di ottenere la massima estensione geografica e la migliore copertura del mercato del lavoro possibili e di prestare un servizio ottimale alle persone in cerca di lavoro, ai lavoratori e ai datori di lavoro assicurando un’adeguata partecipazione dei servizi per l’impiego e degli attori del mercato del lavoro interessati. 5.   Sulla base degli obiettivi operativi convenuti, l’ufficio di coordinamento nazionale elabora i programmi di lavoro per la sua rete nazionale da sottoporre all’ufficio europeo di coordinamento. Il programma di lavoro indica in particolare: a) le principali attività che l’ufficio di coordinamento nazionale, i partner di EURES e i partner associati di EURES svolgeranno sotto la sua responsabilità nell’ambito della rete, comprese le attività transnazionali, transfrontaliere e settoriali previste all’ del regolamento (UE) n. 492/2011; b) le risorse umane e finanziarie destinate all’applicazione delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) n. 492/2011; c) le misure di monitoraggio e di valutazione delle attività previste. I programmi di lavoro includono anche una valutazione delle attività realizzate e dei risultati conseguiti nel periodo precedente. Le parti sociali e altri soggetti interessati EURES sono consultati in merito ai programmi di lavoro al livello appropriato. 6.   L’ufficio di coordinamento nazionale può decidere di prestare esso stesso i servizi EURES direttamente alle persone in cerca di un impiego e ai datori di lavoro; al riguardo, è soggetto alle norme applicabili ai partner di EURES che prestano gli stessi servizi. In questo caso l’ufficio di coordinamento nazionale richiede all’ufficio europeo di coordinamento il suo accreditamento come partner di EURES. 7.   Gli Stati membri provvedono affinché l’ufficio di coordinamento nazionale disponga del personale e delle altre risorse necessarie per l’espletamento delle sue funzioni. 8.   L’ufficio di coordinamento nazionale è presieduto dal coordinatore nazionale EURES, come previsto all’, paragrafo 2, lettera b), punto iii).
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Funzioni e responsabilità degli uffici di coordinamento nazionali (Art. 5 Decisione (UE) 2012/733) — Testo vigente | Portale Normativo