Art. 3

Composizione

In vigore dal 26 nov 2012
Composizione EURES comprende: a) l’Ufficio europeo di coordinamento incaricato di coordinare la compensazione delle offerte e delle domande di lavoro, a norma degli articoli 18, 19 e 20, del regolamento (UE) n. 492/2011; b) i membri della rete EURES, vale a dire i servizi specializzati designati dagli Stati membri conformemente all’, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 492/2011 («uffici di coordinamento nazionali») come previsto all’; c) i partner di EURES, conformemente all’, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 492/2011. I partner di EURES sono designati dai rispettivi membri della rete EURES e possono comprendere prestatori di servizi pubblici o privati operanti a livello di collocamento e di occupazione e organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Per essere riconosciuti come partner di EURES i candidati si impegnano ad assolvere le funzioni e le responsabilità di cui all’; d) i partner associati di EURES, che, conformemente all’, prestano servizi limitati sotto la supervisione e la responsabilità di un partner di EURES o dell’Ufficio europeo di coordinamento.
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