Art. 1
In vigore dal 26 ott 2012
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1)
l’, paragrafo 1, è così modificato:
a)
è aggiunta la lettera seguente:
«g)
alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture e alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi nonché alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;»;
b)
è aggiunto il seguente comma:
«Nei casi contemplati dalla lettera g), uno Stato membro informa gli altri Stati membri con due settimane di anticipo della propria intenzione di concedere un’autorizzazione a norma di detta lettera.»;
2)
all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2012:665:oj#art-1