Art. 1

Art. 1

In vigore dal 26 ott 2012
La decisione 2010/638/PESC è così modificata: 1) l’, paragrafo 1, è così modificato: a) è aggiunta la lettera seguente: «g) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di esplosivi e relative apparecchiature destinati unicamente all’uso civile per investimenti nel settore minerario e delle infrastrutture e alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione ed altri servizi nonché alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi a tali prodotti, purché lo stoccaggio e l’uso degli esplosivi e delle apparecchiature e dei servizi connessi siano controllati e verificati da un organismo indipendente e i fornitori dei servizi connessi siano identificati;»; b) è aggiunto il seguente comma: «Nei casi contemplati dalla lettera g), uno Stato membro informa gli altri Stati membri con due settimane di anticipo della propria intenzione di concedere un’autorizzazione a norma di detta lettera.»; 2) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2013. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa può essere prorogata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2012:665:oj#art-1