Art. 4

In vigore dal 25 ott 2012
L’AR riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche preparate dal segretariato OSCE e dall’ufficio PSNU in Bielorussia. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dei progetti di cui all’, paragrafo 2.
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Art. 4 Decisione (UE) 2012/662 — Testo vigente | Portale Normativo