Art. 3
In vigore dal 25 ott 2012
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dei progetti di cui all’, paragrafo 2, è pari a 1 680 000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione del contributo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di finanziamento con il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia. Gli accordi prevedono che il segretariato OSCE e l’ufficio PSNU in Bielorussia abbiano l’obbligo di assicurare la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere gli accordi di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione degli accordi di finanziamento.
Storico versioni
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